Locazione e Noleggio di Unità da Diporto

La locazione (artt. 42-46 del D.lgs. n. 171/2005 e s.m.i.)  è un contratto con cui una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all’altra l’unità da diporto per un periodo di tempo ben definito. L’utilizzatore si assume la completa responsabilità dei rischi e della condotta dell’unità. L’unità in locazione può trasportare fino al numero massimo di persone risultante dalla licenza di navigazione.

La locazione può essere:

  1. Locazione commerciale: Una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore) per un periodo di tempo definito, il bene dietro pagamento di un corrispettivo;
  2. Locazione finanziaria: Contratti stipulati con società di leasing (locatore), le quali acquistano il bene scelto dal cliente (conduttore) dando a quest’ultimo in uso il bene stesso dietro pagamento di un canone periodico. Il conduttore alla scadenza del contratto ha facoltà di riscattare il bene, diventandone proprietario, o di rescindere dal contratto; in tal caso la proprietà del bene resta alla società di leasing.

Il noleggio  (artt. 47 – 49 del D.lgs. n. 171/2005 e s.m.i.)  è il contratto mediante il quale una delle parti si obbliga dietro pagamento di un corrispettivo, a far godere all’altra parte dell’unità da diporto senza che quest’ultima si assuma la responsabilità dei rischi e della condotta dell’unità, che resta in capo al proprietario (armatore). In questo caso, il proprietario dell’unità da diporto mette a disposizione il bene e il servizio di condotta dell’unità.

Il noleggio può essere:

  • a viaggio, quando ha per oggetto un percorso ben definito;
  • a tempo, quando indifferentemente dalla destinazione il contratto ha per oggetto un periodo di tempo ben definito.

L’iva sui contratti di locazione e noleggio

Se l’unità da diporto è impiegata a fini commerciali, vige il regime di “non imponibilità dell’iva”. Per il regime di non imponibilità dell’iva,  “…è necessario che il locatario della nave interessata utilizzi la medesima per esercitare un’attività economica”. Se invece il noleggio o la locazione sono effettuati nei confronti di soggetti privati, i relativi corrispettivi, sono soggetti ad imposta con l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

Il noleggio occasionale

E’ consentito il noleggio da parte di persone fisiche o società che non hanno per oggetto sociale l’attività di noleggio e locazioni di imbarcazioni da diporto in forma occasionale. L’attività viene riconosciuta occasionale solo se i contratti hanno una durata complessiva pari o inferiore a 42 giorni. I redditi derivanti da tale attività sono soggetti a imposta sostitutiva del 20% da versare con modello F24 codice tributo 1847. E’ obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto competente per territorio il noleggio occasionale attraverso un apposito modello

La comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate a mezzo posta elettronica all’indirizzo: dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it

è bene sapere che se la prestazione di noleggio occasionale comporta l’impiego di personale subordinato, la comunicazione va inviata anche all’INPS e all’INAIL .

consigliamo di consultare il sito del ministero:

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fase-2bis-linee-guida-mit-per-il-trasporto-nautico-e-la-balneazione

 

Il Sole 24 ore attraverso “Scenari” scrive del Progetto Cambusa

Il Progetto Cambusa ancora una volta è protagonista grazie ad un’intervista rilasciata dal Presidente di Assonautica, Italo Senes, al Sole 24 Ore.

Secondo Scenari, l’inserto del Sole 24 ore pubblicato il 26 ottobre 2020, “Nautica e cibo di qualità, l’accoppiata è vincente”… continua scrivendo: “Il progetto Cambusa: un’app per la consegna di prodotti alimentari certificati nei porti turistici”.